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NEWS DI GABRIELLA POLA
Da oggi sono disponibili le news aggiornate periodicamente.
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16/05/2016
IN MOLTI ATTENDONO NON SI SA CHE COSA DA PARTE NOSTRA INVECE SI E' SCRITTO E SI SCRIVE |
| Si è atteso molto ed invano, ma non si attenderà più. Se esistono delle forze oscure che esercitano il potere per minacciare o tentare di minacciare o peggio, esistono anche persone che si oppongono, altre che subiscono, altre ancora invece che pur subendo, approfittano per collaborare ed esercitare o tentare di esercitare a loro volta azioni minacciose, violente o peggio. Queste ultime sono le peggiori delle persone, ma sono state individuate e se non si faranno da parte loro ed i loro discendenti che guarda caso, chissà
come mai occupano posizioni in uffici anche pubblici importanti, saranno chiamati a risponderne, in quanto è già stata informata la Procura ed anche la D.D.A.(Direzione Distrettuale Antimafia). Vi sono persone anche donne che denunciano violenze assolutamente false, quando invece sono state loro a minacciare coloro i quali sono stati costretti a compiere atti che poi sono stati usati come ricatti, nei confronti degli stessi minacciati. Si deve interrompere immediatamente tale sistema mafioso e lo facciamo.
Tutti coloro i quali sono stati minacciati e sono fuggiti perchè minacciati o sequestrati devono ritornare ed esporre la loro vicenda senza paura perchè anche se sono stati costretti, con ricatti o minacce da terzi, potranno provare la loro innocenza.Come noi tramite anche l'Associazione l'abbiamo scritto e detto e non è successo niente, possono palesarsi e tornare dalle loro famiglie oggi stesso. |
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03/05/2016
Libertà personale art. 13 della Costituzione E LE AMMINISTRAZIONE DI PERSONE |
L'art. 13 recita:"la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, d'ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge". Quindi la legge sull'amministrazione di sostegno, rivolta a minori, anziani e disabili, elude il rispetto della suddetta norma costituzionale e degli articoli sull'inabilitazione quali l'art. 418 c.c. che prevede:"Promosso il giudizio d'interdizione può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente". Dunque in tutti i casi nei quali non sia provata l'infermità di mente non possono essere applicate restrizioni della libertà personale, in quanto la stessa è costituzionalmente garantita; pertanto una legge che applichi delle sentenze senza gli accertamenti e le dichiarazioni previste dall'art. 418 c.c. è da ritenersi in contrasto con la legge esistente ed incostituzionale.
Le sentenze pronunciate in virtù della legge sull'amministrazione di sostegno, sono emesse invece spesso a prescindere dall'accertamento dell'infermità di mente, dunque a parte i casi nei quali tali provvedimenti di amministrazione siano chiesti dalla persona interessata volontariamente, (ad esempio come può essere chiesto provvisoriamente durante un ricovero operatorio, da una persona che non abbia familiari), per gli altri casi occorre seguire l'iter processuale garantito dalla costituzione art. 111, infatti anche per le disabilità evidenti occorre una perizia di esperti e le testimonianze dei familiari, per dichiarare l'infermità mentale; a maggior ragione per i minorenni e gli anziani occorre rispettare l'art. 418 c.c. sopra riportato che consente al giudice di stabilire d'ufficio l'infermità mentale: solo dopo che siano rispettati i percorsi stabiliti dalla legge, altrimenti le sentenze sono da considerarsi sentenze nulle. Trattasi di materia molto delicata che dovrebbe essere prevista solamente nel rispetto di tutte le garanzie indicate e se non sono state rispettate si può chiedere al Giudice di dichiarare la nullità delle sentenze pronunciate d'ufficio. Fondamentale è altresì il rispetto dell'art. 111 Costituzionale che prevede: "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata." Inoltre per i disabili, come per gli anziani è da privilegiare la scelta che siano i familiari ad occuparsi della persona che ne abbia la necessità perchè oltre al sentimento affettivo, un amministratore estraneo ha costi elevati, in quanto spesso è un avvocato scelto dal Giudice. Quando le famiglie si rendono conto che stanno spendendo molti soldi e devono sacrificare la pensione o magari la casa del congiunto assistito, si rivolgono ad un'Associazione, ma è ormai molto tardi, per risolvere la questione in sede giudiziale ossia togliere l'amministratore, occorrono diversi anni e molte spese. Alla fine una famiglia con un reddito medio che pensava di aver risolto i problemi delegando l'amministrazione del parente, si rende conto che dopo alcuni ulteriori anni di battaglie giudiziarie con costi spropositati, si ritrova con il problema sempre della gestione dell'anziano che però non ha più la casa e parte della pensione perchè devoluta a pagare le spese legali. Poichè se ci si rivolge ad un Tribunale c'è sempre il rischio che il giudice non accetti di nominare un familiare, ma nomini un avvocato, come amministratore, le famiglie per opporsi devono iniziare una causa, quindi converrebbe loro gestire la persona in modo autonomo. In ogni caso, a parte il fatto della rilevata incostituzionalità della legge sull'amministrazione di sostegno, ci si chiede a chi sia applicabile.In realtà le famiglie benestanti non si rivolgono al Tribunale di prassi, in quanto possono amministrare autonomamente la persona bisognosa di assistenza; le famiglie con reddito medio si rendono conto tardi che sarebbe loro costato meno amministrare il parente diversamente;però si chiarisca e si tolga l'illusione alla totalità delle persone che si tratti di un servizio gratuito, offerto da un ente pubblico, perchè non è così. Se si prende atto che i principi della Costituzione vengono spesso ignorati, si prenda coscienza che quei pochi che ci sono non possono essere modificati in quanto prescrivono le minime garanzie per la persona. Peraltro se fossero modificati, i cambiamenti non sarebbero retroattivi. In ogni caso si deve valutare attentamente, prima di abrogare con un referendum delle norme costituzionali, perchè si rischia di eliminare quelle poche norme a garanzia della persona che ora, quando vengono ignorate in sede giudiziaria, si possono far valere, anche se in molti anni di lunghi procedimenti e ricorrendo ad ingenti spese legali.A volte si ottiene anche il risarcimento. Se però si andassero ad abrogare norme costituzionali che garantiscono la libertà personale ed i diritti della persona, si può pensare solo all'instaurarsi di un regime assoluto, perchè rintrodurre norme costituzionali è difficilissimo. Per informazioni sulle riforme della costituzione ci si può rivolgere all'Assocazione La Ricerca G.E.M.BOOK, questo servizio d'informazione è gratuito; telefonando tra le h. 18 e le 19 o scrivendo un' email, cliccando sulla busta bianca del sito, sarà risposto ad un numero di email ogni giorno. |
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01/05/2016
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